NOTA CIG IN DEROGA – ART. 17 – DL 9/2020
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

In attesa che vengano emanate dal Governo ulteriori disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o la cui attività è ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, possono accedere alla cassa integrazione in deroga tutti i datori di lavoro privati di tutti i settori solo se non possono fruire in concreto di ammortizzatori ordinari di cui al D.lgs. 148/2015 (CIGS, CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale), anche perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti.

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori agricoli e i soci lavoratori di società cooperative.

Possono accedere quindi alla CIG in deroga i datori di lavoro privati che:

  • occupano da 1 a 5 dipendenti compresi, che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterale attivi, in quanto non hanno a disposizione alcun altro ammortizzatore sociale
  • operano in settori esclusi da qualsiasi forma di sostegno al reddito
  • occupano da 6 a 15 dipendenti compresi e accedono al FIS, solo nel caso in cui non possono beneficiare dell’assegno di solidarietà in quanto l’evento non è riconducibile alla causale di riduzione di eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi, plurimi o per giustificato motivo oggettivo occupano più di 15 dipendenti e accedono al FIS, solo se hanno già fruito dell’assegno ordinario nei limiti massimi previsti
  • rientrano nell’ambito della CIGO, solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e se non hanno disponibilità di ricorrere alla CIGS
  • rientrano nell’ambito della CIGS solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e che non hanno la disponibilità di ricorrere alla CIGO. Il comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016 prevede la concessione della CIGS qualora la crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso e imprevedibile esterno alla gestione aziendale
  • pur potendo fruire degli ammortizzatori di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 sopra indicati, i propri lavoratori che non possiedono i requisiti di accesso a tale disciplina
  • aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale attivi, solo se hanno superato i limiti temporali del trattamento disposti dalla disciplina del fondo stesso

Il trattamento di CIG in deroga decorre retroattivamente dal 23 febbraio.

Tutte le informazioni utili sulle modalità e sulla decorrenza di invio delle domande di CIG in deroga e della relativa modulistica e sull’evoluzione della normativa verranno pubblicate sul portale web dell’Agenzia regionale per il lavoro alla pagina http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020