Sono state pubblicate lo scorso 31 Agosto le nuove “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”.
Queste linee guida sostituiscono in toto l’allegato 15 del DPCM 2/3/2021 attualmente in vigore: il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico sono indicate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.
Nello specifico segnaliamo:
PER TAXI E NCC FINO A 9 POSTI:
- è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
- il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
- nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri;
- nelle vetture omologate per il trasporto di 6 o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali (la sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato).
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
- accesso riservato ai passeggeri in possesso del Green Pass (sono esentati i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (ad oggi minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute);
- coefficiente di riempimento dei mezzi all’ 80%;
- restano confermati gli adempimenti relativi a:
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- misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
- utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle 4 ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
- l’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
- l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio.
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