È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Fonte: Governo.it
Il DPCM all’art. 1 co 7, in merito alle attività professionali, raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro a distanza per quelle attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio (ad esempio la dietista può tranquillamente fare consulenza a distanza alle proprie pazienti). Diverso il caso di fisioterapisti e podologi che non possono svolgere la propria attività a distanza, ma che, in ogni caso, essendo professioni sanitarie non sono sottoposte all’obbligo di chiusura. Anche in questo caso si raccomanda di utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti) e di limitarsi a svolgere le prestazioni strettamente necessarie rimandando invece quelle procrastinabili.