Come è noto la vendita al dettaglio di prodotti di cartoleria, cancelleria e materiali per ufficio non è contemplata nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo ed è tuttora pubblicata FAQ sul sito del Governo, con risposta negativa in merito alla possibilità per gli esercizi di vendita non sospesi di vendere ulteriori prodotti non contemplati nell’Allegato 1.
Come Regione Emilia-Romagna non si sono regolamentate con Ordinanze deroghe rispetto ai limiti definiti con Dpcm, perché ci si è assestati fino ad ora a imporre ulteriori limitazioni e non a derogare limiti imposti da Roma nel rispetto dei Decreti Legge vigenti.
Con Ordinanza del Ministero Salute del 3 aprile è stata data una prima apertura con la possibilità dell’acquisto di articoli di cancelleria nei supermercati i giorni prefestivi.
Un allargamento ai giorni feriali ed ad altre tipologie di strutture commerciali (edicole, etc.), ad avviso della Regione, richiederebbe un ulteriore intervento governativo: decreto ordinanza o FAQ.
La questione è in fase di valutazione.
Per quanto concerne invece la tipologia di articoli, stante la ratio della disposizione di cui all’Ordinanza del 3 aprile, volta sostanzialmente a consentire l’acquisto di generi necessari a bambini e studenti per le attività di studio, si ritiene, in via interpretativa, che la locuzione ”articoli di cartoleria” includa anche gli articoli di cancelleria, atteso che il codice ATECO 47.62.20 “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio” contempla: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio- commercio al dettaglio di forniture per ufficio quali penne, matite, carta eccetera.
Fonte: Regione Emilia-Romagna / Servizio Turismo Commercio Sport
Una circolare del Ministero degli Interni del 18.4.20 che – richiama una nota del ministero politiche agricole- e di fatto AUTORIZZA la vendita al dettaglio di fiori.
Sì, le calzature rientrano nella generica nozione di “abbigliamento”.
Fonte: Governo.it
Sì, ma possono vendere solo abbigliamento per bambini e neonati, tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti.
Fonte: Governo.it
Con l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2020, in tutto il territorio Regionale non c’è più differenziazione tra prefestivi (sabati) e festivi, mentre c’è una misura più restrittiva per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.
Sul territorio regionale si applicano pertanto le seguenti disposizioni.
Nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio:
sono consentite le medesime attività consentite nei giorni feriali, ove non esercitate in medio e grandi strutture di vendita o in centri commerciali
sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali (di qualunque tipologia) presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Le medie e grandi strutture, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia all’interno dei centri commerciali, che vendano una pluralità di merceologie (a titolo esemplificativo: i supermercati), possono aprire nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.
Le giornate del 24 e del 30 aprile vanno considerate ai fini di tali disposizioni quali giorni feriali.
Nelle festività del 25 aprile e 1 maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.
È sempre consentita la vendita on line o su ordinazione con consegna a domicilio di qualsiasi genere merceologico, fermo restando che al momento della consegna sia rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Nel territorio delle province di Rimini e Piacenza e per il Comune di Medicina e frazione di Galzanigo trovano applicazioni le misure più restrittive richiamate al punto 3 lett. a), dell’Ordinanza dell’11 aprile 2020 (vai alle faq per Rimini, Piacenza e Medicina).
Fonte: FAQ Regione Emilia Romagna