- è esplicitamente scritto che, anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, “il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi” (ok, ha sempre il diritto di disdire senza rimetterci soldi, se disdice nei tempi)
- se invece era già in vacanza o non ha disdetto nei tempi e sono subentrate “circostanze straordinarie come guerre, .. epidemie.. che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze (ora c’è da capire se la zona gialla è da considerarsi nelle vicinanze o no…).
RISPOSTA
Non c’è purtroppo un riferimento normativo specifico cui riportarsi.
Tuttavia, in un frangente come quello attuale, in cui vengono diramate disposizioni che sopprimono gli eventi, o li limitano ad essere effettuati “a porte chiuse”, sconsigliano gli assembramenti, invitano a mantenere le distanze, ecc., pare legittimo che il consumatore interrompa le proprie vacanze, essendo venuto meno quel contesto socio-culturale-ambientale-ludico che lo aveva indotto ad effettuare la sua scelta.
Si tratta di circostanze sopravvenute imprevedibili, straordinarie, non riconducibili alla sfera del cliente, e rientra nel novero di una zona di rischio.
(sul tema Agenzie viaggio, alleghiamo nota predisposta dall’Avv. Montagnani)
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.
Fonte: Governo.it
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
Fonte: Governo.it
La ricettività “a fini turistici” è sospesa in tutto il territorio nazionale in base a quanto previsto nell’art. 1 del DPCM dell’11 marzo 2020.
Non sono soggette a chiusura le strutture ricettive alberghiere, il cui codice Ateco è contemplato nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, che possono stare aperte per attività diverse dall’accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate.
Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.
Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
FONTE: specifica FAQ sul sito della Regione Emilia-Romagna