Tra le misure previste dal Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dallo scorso 22 marzo, ci sono importanti provvedimenti finalizzati al contrasto del rincaro dei costi energetici per le imprese.

Alle imprese definite “non energivore” viene riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Viene inoltre riconosciuto un ulteriore beneficio, sempre sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Energia elettrica

Misura dedicata alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

Gas naturale

Misura dedicata alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Cessione del credito

Il credito d’imposta di cui sopra relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La cedibilità è altresì estesa al credito d’imposta già riconosciuto alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale ai sensi del decreto-legge n. 4/2022 e n. 17/2022.

 

Per approfondire: comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 68