Con il Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (noto come “Decreto Infrastrutture”), convertito con la Legge n. 105 del 18 luglio 2025, sono state introdotte importanti disposizioni riguardanti la disciplina sull’indennizzo per i tempi di attesa nelle operazioni di carico e scarico.
Fin dall’entrata in vigore del provvedimento, CNA ha diffuso specifiche circolari per chiarirne il contenuto e l’applicazione. Oggi, tuttavia, registriamo la diffusione di interpretazioni contrastanti, spesso messe in campo da committenti, avvocati e altri operatori della filiera, che rischiano di ridurre la portata effettiva della norma.
Nonostante i dubbi sollevati, per la nostra Associazione la legge è chiara nei propositi e nei contenuti: il suo scopo principale è tutelare la categoria, che storicamente rappresenta la parte debole del rapporto contrattuale. Il legislatore ha introdotto una norma di tutela che non può essere derogata, neanche con un contratto scritto che stabilisca condizioni diverse.
La legge si fonda sul principio di indennizzare l’autotrasportatore per l’intero periodo in cui il veicolo è fermo e non produttivo; per tale motivo, nei 90 minuti di franchigia vanno contemplati anche i tempi di esecuzione materiale del carico e scarico. Ciò si desume dal tenore del comma 3 del nuovo articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005: “[…] l’indennizzo […] è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico […]”.
Del resto, se il caricatore potesse sospendere le operazioni a suo piacimento senza oneri, la legge perderebbe completamente di senso e il costo del fermo continuerebbe a rimanere a carico dell’autotrasportatore.
Le azioni CNA
Fin dal 7 agosto 2025, CNA ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un intervento chiarificatore ufficiale, per porre fine al proliferare di letture divergenti.
Il nostro impegno è duplice: da un lato, mantenere un confronto aperto con le istituzioni, sollecitando un’interpretazione autorevole e definitiva; dall’altro, valutare, se necessario, anche azioni legali per tutelare concretamente la categoria.
Principi fondamentali della normativa
In attesa che il MIT indichi la strada da seguire, ribadiamo che, a nostro avviso, le rivendicazioni di quanto dovuto per i tempi di attesa al carico /scarico, si devono fondare sui seguenti presupposti di legge:
- Inderogabilità della norma: la legge è imperativa e non può essere modificata da accordi contrattuali tra le parti
- Tempi materiali di esecuzione del carico/scarico compresi nel conteggio della franchigia
- Franchigia di 90 minuti: i 90 minuti di franchigia comprendono tutto il tempo di inattività del veicolo, dall’attesa iniziale fino al completamento delle operazioni di carico e scarico. Se il caricatore sospende le operazioni per motivi suoi, il tempo continua a essere conteggiato a vostro favore
- Indennizzo di € 100,00: il compenso è di 100€ per ogni ora o frazione di ora oltre la franchigia. Tale importo è soggetto a rivalutazione automatica annuale
- Responsabilità in solido: il caricatore è responsabile in solido con il committente per la corresponsione dell’indennizzo
- Prova del ritardo: l’orario di arrivo può essere dimostrato in modo inequivocabile con il tachigrafo intelligente di seconda generazione o con il sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo.
- Richiesta e ingiunzione: la richiesta di indennizzo può essere presentata al committente o al caricatore. In caso di mancato pagamento, la legge consente di procedere con decreto ingiuntivo, semplificando notevolmente le vie legali.
Accettare accordi difformi dai suddetti principi normativi, significa violare la legge e renderla di fatto inefficace. Oltre ai chiarimenti che continueremo a sollecitare al MIT, chiediamo alle imprese di settore di non prestarsi a compromessi che la committenza sta tentando di imporre per contenere gli effetti di un decreto che, comunque, da quanto sta emergendo, sembrerebbe sia avvicinato molto agli obiettivi che ci eravamo prefissi.
Per supportare al meglio le imprese, CNA mette a disposizione due strumenti operativi:
- Un fac-simile di comunicazione da inviare a committenti, caricatori e destinatari per informarli delle nuove disposizioni normative;
- Una scheda di calcolo dell’indennizzo, utile a registrare i tempi di attesa, verificare il superamento della franchigia e determinare con precisione l’importo dovuto.


