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Cessione multipla dei crediti, in G.U. il nuovo decreto-legge

Cessione multipla dei crediti, in G.U. il nuovo decreto-legge

A seguito delle numerose proteste di CNA, è stato emanato l’ennesimo decreto-legge che ha il merito di eliminare gli impedimenti all’acquisto del credito da parte dei soggetti finanziari autorizzati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 febbraio 2022 n. 13, contenente misure correttive dell’art. 28 del decreto “sostegni ter“ che, pubblicato lo scorso 27 gennaio, aveva fortemente limitato la cessione del credito, paralizzando di fatto il settore. A seguito delle numerose proteste di cui anche CNA si è fatta più volte promotrice con una vasta campagna di informazione sui maggiori organi di stampa nazionale e attività di pressione sul Governo, è stato emanato l’ennesimo decreto-legge che ha il merito di eliminare gli impedimenti all’acquisto del credito da parte dei soggetti finanziari autorizzati e regola l’utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale, consentendo agli intermediari di riprendere la loro attività di acquisto dei crediti di imposta. In sintesi, il provvedimento interviene: sul numero di cessioni del credito possibili; sulla frammentazione dei crediti fiscali; sulle sanzioni a carico dei tecnici che si occupano di asseverazioni e sui termini di utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di un preventivo sequestro penale.

I bonus edilizi, successivamente alla prima cessione libera, possono essere quindi oggetto di due ulteriori cessioni del credito, a patto che siano effettuate esclusivamente a favore di:

 

Illustriamo una breve sintesi del nuovo meccanismo della cessione del credito:

Nel decreto viene inoltre stabilito che, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, i crediti non potranno formare oggetto di cessioni parziali. A tal fine al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Il decreto, poi, prevede misure sanzionatorie più dure: reclusione da due a cinque anni e multa da 50mila a 100mila euro per il tecnico abilitato che nelle asseverazioni “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”, con la possibilità di pena aumentata “se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri”.

Novità anche sul fronte asseverazioni: i professionisti tecnici che firmano asseverazioni e attestazioni dovranno avere sempre un’assicurazione specifica con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto di asseverazione. Ogni volta che si procede a cessione dei crediti, anche per tutti i bonus minori, oltre all’attestazione e al visto servirà anche l’assicurazione del professionista (sono ovviamente esclusi da questo meccanismo gli interventi per i quali le asseverazioni non siano previste, ovvero i lavori sotto i 10mila euro e quelli in edilizia libera).

Infine, l’utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta eventualmente cessati gli effetti del provvedimento, entro i termini previsti normalmente dalla norma, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo.

Vincolante l’applicazione dei contratti di settore per lavori sopra i 70 mila euro

L’art. 4 del decreto-legge in esame prevede anche che per i lavori di importo superiore a 70 mila euro, le detrazioni dei  bonus fiscali (dal superbonus ai bonus ordinari al bonus facciate) saranno riconosciute solo se, nell’atto di affidamento dell’intervento, sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriali) e stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (dlgs 15 giugno 2015 n. 81 art. 51). Per lavori edili vanno intesi i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione indicati nell’Allegato X del dlgs 81/2008.

La norma specifica inoltre che il contratto collettivo applicato indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La verifica di tale indicazione diventa obbligatoria per i professionisti  e i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare, ove previsto, il visto di conformità.

In fase di controllo l’Agenzia delle Entrate, può  avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Da notare che l’indicazione del limite di importo di 70 mila euro coincide con la cifra  a cui già si applica la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nei cantieri. La finalità della norma è quella di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire i controlli per contrastare il lavoro irregolare. La misura su esposta acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e si applica quindi ai lavori edili  avviati a partire dal 27 maggio 2022.

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