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Conversione in legge DL Semplificazioni, novità per il Superbonus

Conversione in legge DL Semplificazioni, novità per il Superbonus

Nel Dl Semplificazioni 31 maggio 2021 n. 77 sono state introdotte una serie di facilitazioni e chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110%.

All’interno della discussione del disegno di legge di conversione in legge del Dl Semplificazioni 31 maggio 2021 n. 77, in fase di approvazione definitiva al Senato, sono state introdotte una serie di facilitazioni e chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110%.

Un primo chiarimento interessa l’installazione del cappotto termico e del cordolo sismico, stabilendo che gli stessi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza andando in deroga alle distanze minime previste dalle norme attualmente in vigore.

L’eventuale decadenza del beneficio in relazione a violazioni meramente formali emerse da controlli ex post non inficia su tutto il Superbonus ma pesano solo sull’irregolarità riscontrata limitatamente alla parte contestata e non sul complesso dell’agevolazione.

Viene introdotta una norma che sposta da 18 a 30 mesi i termini per il cambio di residenza qualora l’immobile sia sottoposto ad interventi agevolati legati al Superbonus 110%.

Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti.

Per i cosiddetti interventi in edilizia libera (es: installazione caldaie ed infissi) sarà sufficiente inserire nella CILA la sola descrizione dell’intervento. Su quest’ultimo aspetto in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata, non prevedendo dunque la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

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