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Credito di imposta determinato sui costi del gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici

Credito di imposta determinato sui costi del gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici

Il d.l. n. 21 del 21/03/2022 ha istituito un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale, sembrerebbe che per l’autotrasporto sia applicabile sia al conto terzi che al conto proprio che al trasporto persone.

 

Il d.l. prevede tale agevolazione per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale PER USI ENERGETICI DIVERSI DA QUELLI TERMOELETTRICI.

 

La circolare 20/E del 16 giugno 2022 ha fornito alcune istruzioni applicative, ma non esaustive, e ha quindi esteso la sfera di applicazione al gas utilizzato come carburante per motori ed effettivamente utilizzato per autotrasporto. Fita ha chiesto delle specifiche  e conferme di interpretazione della norma all’Agenzia delle Entrate e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In particolare sull’ambito soggettivo di applicazione, sula fonte energetica (la norma esclude il GPL), sul requisito oggettivo e alle difficoltà di calcolo che legano il credito d’imposta alla sola componente energia al netto degli oneri accessori diretti e indiretti (gas utilizzato come carburante non ha fatture che indichino separatamente le componenti).

 

Di seguito quanto richiesto all’Agenzia delle Entrate e a ARERA. Inoltre una sintesi del credito d’imposta e della normativa:

Credito d’imposta per le imprese non gasivore – scarica qui

Sintesi – scarica qui

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