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DIS-COLL: aliquote contributive e limiti di reddito

DIS-COLL: aliquote contributive e limiti di reddito

A seguito delle novità introdotte in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL (Ne parlavamo nel nostro approfondimento qui), l’INPS ha comunicato le aliquote contributive e i limiti di reddito per l’anno 2022 applicabili per il calcolo della contribuzione dovuta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE

Aliquote contributive e di computo

Dall’1/1/2022, l’aliquota di finanziamento della DIS-COLL passa dallo 0,51% all’1,31%, con conseguente aumento delle aliquote dovute dai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Rimangono, invece, invariate le aliquote dovute dai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

Si riporta una tabella riepilogativa di sintesi.

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

Ripartizione dell’onere contributivo

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si rileva, pertanto, che tale criterio trova applicazione anche con riferimento all’aliquota dell’1.31% di finanziamento della DISC-COLL, ove dovuta. Ne consegue che, a parità di compenso lordo dovuto, l’applicazione della nuova aliquota contributiva determinerà una modifica del compenso netto spettante.

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori di lavoro privati.

Istruzioni operative

L’Inps precisa che le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare in esame.

Si è in attesa di conferma da parte dell’INPS se per “contributi relativi al mese di gennaio 2022” si possano intendere, non solo i contributi calcolati sui compensi relativi al mese di gennaio 2022 corrisposti in gennaio 2022 (versamento entro il 16/02/2022; invio Uniemens entro il 28/02/2022), ma anche quelli calcolati sui compensi relativi al mese di gennaio 2022 corrisposti in febbraio 2022 (versamento entro il 16/03/2022; invio Uniemens entro il 31/03/2022).

Inoltre, con un comunicato stampa del 14 febbraio 2022, l’INPS ha chiarito che le aziende committenti che, a tale data, hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione DIS-COLL, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota. Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%. La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare Inps, senza oneri aggiuntivi, ossia entro il 16/05/2022.

Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022

In virtù del c.d. principio di cassa allargato, sui compensi corrisposti ai collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), Tuir entro il 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31/12/2021, si applicano le aliquote contributive previste per l’anno d’imposta 2021.

Massimale e minimale

Per l’anno 2022 il massimale di reddito  è pari a € 105.014,00, mentre il minimale di reddito  è pari a € 16.243,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

LIBERI PROFESSIONISTI

Aliquote contributive e di computo

Come premesso, dall’1/1/2022, l’aliquota di finanziamento della ISCRO passa dallo 0,26% al 0,51%, con conseguente aumento dell’aliquota dovuta dai liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Resta, invece, invariata l’aliquota contributiva dovuta dai liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, come riportato nella tabella sottostante.

Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

Onere contributivo

L’onere contributivo è a carico dei liberi professionisti che devono effettuare il versamento diretto dei contributi, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022). In particolare, l’INPS precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2022 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2022.

Massimale e minimale

Per l’anno 2022 il massimale di reddito è pari a € 105.014,00, mentre il minimale di reddito è pari a € 16.243,00.

Conseguentemente:

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