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Emergenza Coronavirus – nuove settimane di CIG COVID-19 e proroga del divieto di licenziamenti

Emergenza Coronavirus – nuove settimane di CIG COVID-19 e proroga del divieto di licenziamenti

Con l’entrata in vigore al 30/6/2021 del DL n. 99/2021 sono stati previsti ulteriori trattamenti di integrazione salariale a favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della CIG, appartenenti a determinati settori (industrie tessili-abbigliamento-pelletteria) o che non possono accedere ai trattamenti del regime ordinario (Dlgs n. 148/2015).

Di seguito, un primo commento relativo ai nuovi regimi di integrazione salariale e al connesso blocco dei licenziamenti in attesa delle indicazioni di prassi da parte dell’INPS.

Indicazioni

Dal 1/7/2021 i datori di lavoro identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15 appartenenti ai settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pellicce e della fabbricazione di articoli in pelle e simili possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria con causale COVID-19 (ai sensi del DL n. 18/2020):

Le domande potranno essere presentate entro fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni l’invio dei i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale è previsto entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Al decreto sostegni bis (DL n. 73/2021) è aggiunto l’art. 40 bis il quale riconosce un trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria a favore:

Il trattamento di CIGS:

Con riferimento al c.d. blocco dei licenziamenti, dal 1/7/2021 il nuovo quadro normativo di riferimento per imprese e lavoratori è il seguente:

In via preliminare, si mette in luce che la regola generale del decreto Sostegni bis rimane. I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione delle CIG possono avvalersi dal 1/7/2021 di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Dlgs n. 148/2015 (artt. 11 e 21) fino al 31/12/2021 con esonero dal pagamento del contributo addizionale (DL n. 73/0021, art. 40 comma 3).

Nel caso di richiesta della cassa, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento economico per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31/12/2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23/2/2021.

In alternativa, qualora il datore di lavoro decida di non chiedere la cassa integrazione, potrà procedere con i licenziamenti economici.

Si ricorda, inoltre che, in forza del decreto sostegni (DL n. 41/2021), per i datori di lavoro che beneficiano dell’assegno ordinario erogato da tutti i Fondi di solidarietà (FIS, altri Fondi di solidarietà e Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), rimane il divieto “generalizzato” di licenziamento (sia che si usi la cassa sia che non la si usi) fino al 31/10/2021.

Su questo schema già impostato dalle precedenti norme si inseriscono le due novità introdotte dal DL n. 99/2021 in commento:

E’ altresì importante evidenziare che l’art. 4, c. 5, DL 99/2021 ha disposto che le sospensioni e le preclusioni appena sopra indicate non si applicano:

Infine, viene altresì previsto l’istituzione del “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30% calcolata su un periodo di 12 mesi nonché ai percettori dell’indennità di NASPI.

Riportiamo di seguito una tabella di sintesi della situazione attuale:

 

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