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Estetica, utilizzo delle apparecchiature laser

Estetica, utilizzo delle apparecchiature laser

Si riepilogano nel nostro approfondimento le norme di riferimento per i centri estetici che utilizzano laser di classe 3b e 4

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute relativamente agli obblighi previsti per gli utilizzatori delle apparecchiature laser di classe 3b e 4, si riepilogano a seguire le norme di riferimento per i centri estetici che utilizzano tali attrezzature.

Com’è noto, l’elenco allegato al decreto interministeriale 206/2015 (visionabile qui) prevede tra gli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista, alla scheda 21b, il “laser estetico defocalizzato per depilazione”.

La stessa scheda indica – tra le prescrizioni relative alle modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso – che il trattamento con l’apparecchiatura in questione “deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza che per gli aspetto dei trattamenti stessi”. Nella pratica, la formazione sull’utilizzo è normalmente demandata al costruttore, che la organizza autonomamente.
Pur non essendo previsto un programma specifico per la figura dell’operatore laser, è auspicabile che il corso organizzato dal fornitore laser comprenda argomenti riguardanti le metodiche di trattamento, la definizione dei parametri base dell’apparecchiatura laser  il loro significato. È inoltre fondamentale che vengano illustrati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e le relative norme di riferimento da osservare per un corretto uso dell’apparecchiatura laser.
Alla luce i tali indicazioni, è opportuno che la durata minima del corso non sia inferiore a otto ore. L’ottenimento dell’attestato di operatore laser rilasciato dal costruttore è legato al superamento di una verifica scritta da parte del fornitore del corso. È opportuno che il fornitore conservi la documentazione relativa al corso effettuato e l’esito della verifica utile, nel caso di contestazioni, a dimostrare la competenza dell’operatore.

Le aziende fornitrici laser per epilazione devono rilasciare la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura, secondo quanto previsto dalla scheda 21b, nell’ambito della quale devono essere riportate le norme di riferimento utilizzate per la verifica dei requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica dell’apparecchiatura.

Inoltre – in materia di sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali – il D-Lgs 81/08 ha stabilito per la valutazione dei rischi e le misure di tutela conseguenti, il datore di lavoro debba fare ricorso a personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Sia a livello nazionale che internazionale è previsto che il datore di lavoro, per installazioni laser di classe 3b e 4, debba servirsi della consulenza specialistica di un “Tecnico Sicurezza Laser” (TSL), con competenze specifiche relative a problemi di sicurezza per la verifica della normativa e delle norme tecniche vigenti e per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione.

 

Cosa bisogna fare per usare il Laser in sicurezza

Il laser di classe 3b e 4 hanno la necessità di una figura professionale che si chiama ASL o TSL a secondo dell’ambito in cui è presente il laser.

Il TSLtecnico della sicurezza laser, ha il compito di seguire la valutazione del rischio (non dovrebbe essere eseguita da qualcuno che non sia un TSL, d’altra parte è uno dei tipi di valutazioni più complesse nelle quali ci si possa imbattere).

A seguito della valutazione, devono essere riviste alcune misure che in precedenza non erano state implementate, come ad esempio la presenza di microswuitch alla porta di ingresso nella sala laser, la segnaletica luminosa all’esterno, la progettazione elettrica (che è obbligatoria per un estetista anche se non sempre viene tenuta inconsiderazione) ricordando che la sala LASER è equiparata ad un ambiente ad uso medico, con tutte le sue caratteristiche specifiche, l’obbligo di verifica periodica dell’impianto elettrico (annuale), dell’impianto di terra (2 anni), di sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali (di sicuro almeno il laser).

Inoltre, deve essere fatto, sempre da parte de TSL incaricato, un corso di sicurezza sull’uso del laser. La valutazione del rischio deve contenere una valutazione sui rischi diretti (radiazione diretta, radiazione diffusa, riflessioni) sui rischi indiretti (elettrico, incendio ecc…) e una valutazione della tipologica di DPI adatti per quel laser e della loro stabilità (non è infrequente che i DPI dati dalle aziende venditrici non siano quelli adatti).

Ricapitolando:

 

Per chi volesse approfondire l’argomento o semplicemente raccogliere ulteriori informazioni in merito a:

1. Radiazioni Ottiche Artificiali in campo estetico: documentazione richiesta e sottoposta a verifica in caso di controlli quali ad esempio

2. Sorgenti laser

Il  D.Lgs.81/2008 al capo V del Titolo VIII stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Il datore di lavoro valuta tutti i rischi tra cui quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da analizzare le misure di prevenzione collettiva e individuale attivate o da attivare per eliminare o ridurre al minimo il rischio da radiazioni ottiche artificiali (verificando l’idoneità degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in uso, la formazione del personale, la nomina di un tecnico sicurezza laser ecc.).

La valutazione dei rischi è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

 

A chi mi posso rivolgere?

ASQ Modena Società Cooperativa è a vostra disposizione per un eventuale analisi per verificare la regolarità della sua azienda in merito a “Radiazioni Ottiche Artificiali” (consulta la locandina per scoprire i loro servizi).

Informazioni e richieste preventivo e/o consulenza contattare: Rossi Claudio (mail asq.rossi@mo.cna.it) oppure Sola Laura (asq.sola@mo.cna.it).

Oppure puoi contattare: Maria Luisa Burani (burani@mo.cna.it – 348/1226647)

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