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La Riforma dello Sport: per saperne di più

La Riforma dello Sport: per saperne di più

A poco più di un mese dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport (prevista dai d.lgs d.lgs. 36 e 39 del 2021) e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del già annunciato decreto correttivo, si ritiene utile riepilogare le principali novità in vigore dal 1° luglio. 

In tema di “compensi sportivi” tante le novità che si applicano ad atleti, istruttori, allenatori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, già in vigore dal primo luglio. Sul punto si rimanda alla nostra circolare specifica.

Anche per quanto riguarda gli statuti, la Riforma interviene, imponendone di fatto una revisione. Secondo il nuovo testo normativo la mancata conformità dello statuto (che preveda, ad esempio, nell’oggetto l’esercizio in via stabile e principale della organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nonché l’esercizio di attività secondare e strumentali) rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. L’adeguamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023 e ad oggi non sono previste semplificazioni in tema di quorum assemblea straordinaria per la modifica né per quanto riguarda l’imposta da registro da versare, come invece avvenuto con la Riforma del Terzo Settore.

Un’ulteriore novità della Riforma è la possibilità di acquistare la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione nel nuovo Registro, con modalità semplificate e alternative rispetto a quelle tradizionali. Tuttavia, ad oggi tale novità, sicuramente interessante per molte realtà associative, non è ancora operativa, in mancanza delle disposizioni procedurali da emanare da parte del Dipartimento per lo sport.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, in analogia con quanto già in vigore per gli Enti del Terzo Settore. È opportuno precisare che la deroga è prevista per le attività istituzionali e non per quelle di carattere produttivo.

Queste sono solo alcune delle disposizioni della Riforma dello Sport. Nelle prossime settimane CNA Forlì-Cesena organizzerà una serie di webinar per aiutare le Associazioni ad orientarsi tra le tante novità e nuovi adempimenti.

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