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Novità Prevenzione incendi

Novità Prevenzione incendi

Sono stati emanati dei Decreti Ministeriali, in attuazione all’art. 46 D.Lgs.81/2008, che portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzioni incendi

I Decreti Ministeriali di seguito riportati, in attuazione all’art. 46 D.Lgs.81/2008, portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi:

Con l’entrata in vigore dei suddetti DM verrà totalmente abrogato il DM 10/3/1998 che rimarrà il punto di riferimento fino alle date sopra indicate.

 

DM 1/9/2021

Con il DM 1/9/2021, denominato «Decreto controlli», sono state definite le modalità di:

L’allegato I definisce i criteri e le modalità di attuazione delle manutenzioni e dei controlli degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Queste operazioni potranno essere effettuate solo da tecnici manutentori qualificati.

Manutenzione e controlli periodici

È previsto l’obbligo di tenuta di un registro dei controlli, predisposto dal datore di lavoro, riportante:

Il registro deve essere aggiornato costantemente e messo a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Sorveglianza

Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati regolarmente, tramite liste di controllo, dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.

Non sono riportate indicazioni sulle modalità di effettuazione e gestione della sorveglianza, che pertanto andranno definite dall’impresa.

 

DM 2/9/2021

Con il decreto (DM 2/9/2021) sono stabiliti i criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Vengono definite:

Le principali novità previste dal DM nell’ambito della gestione dei servizi antincendio – GSA nei luoghi di lavoro riguardano:

La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

 

LIVELLO DM 2/9/2021 CORSO BASE DM 2/9/2021 AGGIORNAMENTO OGNI 5 ANNI DM 2/9/2021
Livello 3

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 105/2015 (attività a rischio di incidente rilevante);

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003.

 

Livello 3

16 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 12 di modulo teorico e 4 di esercitazione pratica

Livello 3

8 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 5 teoriche in aula e 3 di esercitazione pratica

Livello 2

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR n.151/ 2011 (sottoposti ai controlli di prevenzione incendi), con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

Livello 2

8 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 5 modulo teorico e 3 di esercitazione pratica

Livello 2

5 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 2 di modulo teorico (in aula) e 3 di esercitazione pratica

Livello 1

Attività non presenti nei livelli 2 e 3 e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Livello 1

4 ore (compresa verifica di apprendimento) di cui 2 ore di esercitazione pratica

Livello 1

2 ore (compresa verifica di apprendimento) costituito solo di esercitazione pratica

 

Disposizioni transitorie

I tre percorsi formativi per addetti al servizio antincendio corrispondenti ai 3 livelli di rischio già programmati alla data di entrata in vigore del DM con i contenuti dell’allegato IX del DM 10/3/1998 sono considerati validi se svolti entro il 4/4/2023.

Fatti salvi gli obblighi legati a variazioni normative, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se al 4/10/2022 sono trascorsi più di 5 anni, i soggetti interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.

La circolare del Dipartimento Nazionale VV.FF del 31/5/2022, precisa che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del DM 10 marzo 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.

Piano di emergenza

Il DM 2/9/2021 prevede l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti luoghi di lavoro:

Per i luoghi di lavoro diversi da quelli sopra elencati non vi è quindi l’obbligo di redigere il piano d’emergenza, ma occorre comunque adottare tutte le misure organizzative e gestionali da applicare in caso d’incendio, misure da riportare nel documento di valutazione dei rischi o nelle procedure standardizzate. Per questi luoghi, cosiddetti “a basso rischio”, il piano d’emergenza è sostituito da planimetrie ed indicazioni schematiche riportanti le principali indicazioni per una corretta ed efficace gestione dell’emergenza.

 

DM 3/9/2021

Con il DM 3/9/2021 sono stati definiti i nuovi criteri generali per l’individuazione delle misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, oltre alle misure precauzionali di esercizio.

Queste disposizioni si applicano a tutti i luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili.

Gli aspetti trattati del decreto sono:

I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 co.3 del D.Lgs.81/08, occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.

 

 

Per ulteriori informazioni o analizzare la propria situazione aziendale contattare il proprio consulente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le schede dei corsi sicurezza sono scaricabili dal sito di ASQ 

 

Clicca qui per visionare i testi dei DM completi 

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