L’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo 2020 che contiene l’elenco delle attività commerciali al dettaglio non sottoposte all’obbligo della chiusura fa riferimento, tra le altre cose, al “commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati”. Si ritiene, pertanto, che il suddetto esercizio possa restare aperto al pubblico solo se “specializzato” nella vendita di parrucche oncologiche: è possibile, in quanto questo articoli si possono assimilare ad articoli medicali, allegato 1 DPCM 11 marzo 2020. L’attività di vendita di questo tipo di parrucche deve però essere prevalente rispetto alla vendita parrucche non a uso medicale.
No perché conta l’attività principale svolta.
Il credito d’imposta, attualmente, è concesso esclusivamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 dei soggetti esercenti attività d’impresa ed è riconosciuto nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020. Al momento sono quindi esclusi gli immobili diversi da tale categoria catastale (capannoni della categoria D e gli altri laboratori di cui alla categoria C3). Ulteriori estensioni di tale credito potranno essere inserite nel corso dell’iter parlamentare di approvazione in Legge del Decreto o essere inseriti in un prossimo provvedimento che pare ormai certo sarà emanato in aprile
Ai sensi del DPCM 11/3/2020 sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 e cioè Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.
In base a ciò un’attività sospesa se non è specificato nulla non può fare alcun tipo di attività.
Nel caso in cui queste attività (estetiste e acconciatori) avessero in un qualche modo già presentato una SCIA di commercio al dettaglio, apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, alla CCIAA e agli Istituti (INPS e INAIL) potrebbero integrarla con:
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (codice Ateco 47.91.10);
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (codice Ateco 47.91.20);
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (codice Ateco 47.91.30).
Per l’eventuale integrazione dell’attività commerciale, si precisa che è opportuno seguire identica procedura (SCIA, Agenzia delle Entrate, CCIAA, INPS e INAIL).
Quindi, se non è stata mai esercitata alcuna attività di commercio al dettaglio, ora diventa molto difficile farlo in modalità retroattiva.
Le consegne di beni a domicilio, possibili in questa fase emergenziale, possono essere equiparate a operazioni di commercio elettronico indiretto o a vendite per corrispondenza in cui l’ordine viene effettuato con mezzi elettronici e la consegna del bene è fisica.
In teoria, quindi, si ritiene possa essere legittimato anche l’esonero dall’emissione della certificazione fiscale (scontrino/ricevuta/documento commerciale), previsto dall’art.2, c.2.l.oo) DPR 696/1996, rimanendo sufficiente la sola annotazione dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi Iva.
L’equiparazione delle operazioni in oggetto alle operazioni di e-commerce indiretto è sicuramente corretta nei casi in cui esiste un sito Internet del cedente su cui vengono effettuati gli ordini dei prodotti. Si ritiene però ammissibile anche l’equiparazione delle operazioni alle vendite per corrispondenza nei casi in cui l’ordine sia eseguito tramite altri strumenti (smarthpone, social media…).
Nel caso di esonero delle certificazione fiscale si ritiene necessaria la predisposizione di un ddt che accompagni la merce, al fine di vincere le presunzioni di acquisto e vendita.
L’emissione del ddt potrebbe però essere consigliabile anche nei casi in cui le operazioni sono certificate con scontrino/ricevuta/documento commerciale, per supportare eventuali controlli straordinari che la situazione emergenziale potrebbe comportare.
In sintesi, quindi è sempre consigliabile la predisposizione di un documento di trasporto che accompagna la merce.
Si ritiene possibile la non emissione di alcuna certificazione fiscale, ma questa posizione è frutto di una interpretazione estensiva della prassi inerente alle vendite per corrispondenza.
E’ sempre obbligatoria l’emissione della fattura, se richiesta.