Dalle 12.00 del 10 luglio 2023 alle ore 12.00 del 7 agosto 2023 sarà aperta la piattaforma Consap per la presentazione delle domande al fine di ricevere la compensazione dei mancati ricavi del settore dei servizi di trasporto persone effettuati con autobus.
Come sapete il Decreto Direttoriale n.172 del 28/4/2023 che stabilisce le modalità per accedere alle “Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico – primo trimestre 2022” previste nel “Sostegni ter”, con una dotazione di 15 milioni di euro.
I beneficiari sono le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di cui all’art. 24, co. 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 a compensazione dei danni subiti dal Covid 19 che abbiano il margine operativo lordo, MOL, inferiore, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, rispetto a quello riferibile al medesimo periodo del 2019.
Il MOL viene calcolato effettuando la differenza algebrica tra ricavi e costi, rilevati dalle risultanze contabili in base alle voci di contabilità di seguito indicate:
I) RICAVI:
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
b) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
c) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
d) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
II) COSTI:
a) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
b) costi per servizi;
c) costi per godimento beni di terzi;
d) costi per il personale.
La domanda dovrà essere redatta e presentata con firma digitale tramite la piattaforma https://mancatiricavi2022.consap.it
La compensazione concedibile a ciascuna impresa richiedente è in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra il MOL del primo trimestre dell’esercizio finanziario 2019 e quello del primo trimestre dell’esercizio finanziario 2022, quali risultanti dalle scritture contabili, e, comunque, non può superare il limite massimo di 1.200.000 euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, la compensazione è determinata in misura non superiore al 40% del MOL risultante dalle scritture contabili relative al primo trimestre 2022, sempre fino a 1.200.000 euro.