L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul proprio sito, sciogliendo alcuni dubbi relativi alle novità recentemente introdotte dal Decreto Legge n. 157/2021, meglio noto come Decreto “Antifrode”, relativamente al nuovo obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese, per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Il chiarimento più atteso da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda i contribuenti che, prima del 12/11/2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti a loro carico (se dovuti) ed esercitato l’opzione per la cessione o mediante la stipula di accordo tra le parti o, per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione direttamente in fattura, anche se non hanno ancora provveduto all’invio della Comunicazione per le opzioni. Per essi, l’Agenzia ha escluso l’obbligo di richiedere il visto di conformità nonché l’asseverazione, sottolineando la tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede.
Per tali contribuenti, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che, per consentire la trasmissione delle relative Comunicazioni per le opzioni, le procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Sempre nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’asseverazione di congruità delle spese, si precisa che “il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica”. Inoltre, facendo riferimento all’art. 119 comma 13bis del decreto legge n.34 del 2020, si ricorda che fanno testo anche i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali delle camere di commercio, e i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
In riferimento ai dati da indicare nella nuova asseverazione richiesta per i bonus ordinari, l’Agenzia ritiene che la nuova attestazione debba riferirsi espressamente alle spese, non deve attestare l’effettiva realizzazione del lavoro, fermo ovviamente il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus. Quindi sono sempre necessarie, ad esempio, tutte le asseverazioni richieste sul rispetto dei requisiti per l’Ecobonus. In ogni caso a poter rilasciare le asseverazioni sono solo i tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus.
Un’altra importante precisazione sui lavori relativi a bonus ordinari e superbonus arriva dal MEF: con risposta scritta a interrogazione parlamentare 5-07055 (con oggetto: “chiarimenti per l’accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori”) dello scorso 17 novembre, il sottosegretario Federico Freni ha sottolineato che per tutti i bonus edilizi (Superbonus e bonus “minori”) quello che rileva al fine della loro spettanza, è il “sostenimento” delle spese nel periodo agevolato.
La data di fine lavori è ininfluente ma questo significa che, pur non essendo necessario definire una data certa di ultimazione, occorre che gli stessi interventi giungano a conclusione “al fine del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione“. Il pagamento anticipato degli acconti consente, quindi, di recuperare prima la detrazione riconosciuta, mediante cessione del credito o sconto in fattura, ma ai fini del consolidamento del diritto all’agevolazione è necessario completare in toto i lavori preventivati. Questa condizione, fondamentale, sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In caso di mancato completamento dei lavori viene quindi meno il diritto alla detrazione fiscale e la quota già fruita in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), dovrà essere restituita maggiorata di sanzioni e interessi.