A partire dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020.
Sono consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DCPM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite per il settore alimentare presenti nell’allegato1
COMMERCIO AL DETTAGLIO (fonte codice ATECO istat 2007)
Ipermercati (Ateco 47.11.10)
Supermercati (Ateco 47.11.20)
Discount di alimentari (Ateco 47.11.30)
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari (Ateco 47.11.40)
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (Ateco 47.11.50)
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Tutti i codici ateco: 47.2)
Sono consentiti i mercati per le sole attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Quindi anche i generi alimentari distribuiti nei mercati, con mezzo mobile (in forma ambulante).
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Quindi per tutte le attività di ristorazione è consentita la consegna a domicilio.
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SOSPESI (fonte codice ATECO istat 2007)
56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile (tutti i codici)
56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servi di ristorazione tutti i codici ad eccezione del 56.29 Mense e Catering continuativo su base contrattuale (vedi punto 5 di seguito).
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (Ateco 56.29).
Gli operatori del settore alimentare che vogliono effettuare consegne di alimenti a domicilio, qualora già registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 per attività di preparazione e vendita/somministrazione di alimenti, non devono fare ulteriore SCIA né notifica, ma semplicemente inserire nel proprio autocontrollo, anche se in regime semplificato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.1869/2008, questa modalità di consegna. Nella descrizione occorrerà specificare in quale maniera viene effettuata (es. quale mezzo di trasporto/ contenitore si intende utilizzare nel rispetto delle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti , nel rispetto delle temperature previste). Nel caso di alimenti preparati dall’operatore stesso, sarà opportuno che gli alimenti siano accompagnati dall’elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli allergeni. (riportare ad esempio quello che viene descritto nel menù o in generale messo a disposizione dei clienti dall’operatore del settore alimentare all’interno dell’esercizio di vendita o di somministrazione).
Fonti:
Regione Emilia Romagna – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti
Regione Emilia Romagna – Lepida SPA, referente “Accesso Unico” (la piattaforma online dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP) dell’Emilia Romagna
Come da Ordinanza Regione Emilia Romagna 18 03 2020 Num. 41 al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante: a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati. 3.
Le disposizioni del decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto
Fonte: domande frequenti sito www.governo.it