Tutte le attività del settore impiantistico (elettrico, elettronico, termoidraulico, etc..) rientrano nella specifica dei cosiddetti “servizi pubblici essenziali” del DPCM emanato dal Presidente del Consiglio. Detti servizi sono altresì ricompresi all’articolo 1, comma 2 lettera “a” della legge 146/90 dove si specifica chiaramente che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi” Pertanto è innegabile che gli impiantisti, nel gestire o manutenere un impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità dello stesso, svolgano un servizio pubblico essenziale; addirittura, quando firmano una dichiarazione di conformità sottoscrivono un atto pubblico come un qualsiasi pubblico ufficiale.
Si suggerisce di produrre un documento con riferimento al DPCM del 11 marzo ’20 comunicando la sospensione temporanea delle opere non essenziali e indispensabili al funzionamento di servizi primari. A questo scopo si propone un fac simile prodotto da CNA da trasferire in carta intestata (allegato)
Si suggerisce di produrre un documento con riferimento al DPCM del 11 marzo ’20 comunicando la certa o probabile impossibilità di portare a termine i lavori nelle date concordate, motivando le cause che hanno causato questo slittamento.
A questo scopo si propone un fac simile prodotto da CNA da trasferire in carta intestata (allegato)
Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all’installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico, mentre spetta al proprietario dell’impianto (in pratica chi lo utilizza sia esso il proprietario dell’appartamento nel quale l’impianto è installato o un semplice affittuario) mantenerlo sicuro ed efficiente. Il comma 2 dell’art. 8 del DM 37/08 specifica chiaramente infatti che “Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”. Sono pertanto chiare ed inequivocabili i compiti e le responsabilità del “proprietario dell’impianto” che, qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall’impresa installatrice, si assume l’onere di risponderne, in sede civile ed eventualmente anche in sede penale.
Per sollevarsi da ogni responsabilità, però, l’impresa deve comunque poter dimostrare l’evidenza del diniego o del rifiuto, da parte del cliente, di far effettuare l’intervento di manutenzione. Pertanto ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l’intervento va conservata.
A questo interrogativo non è facile fornire una risposta univoca ma vogliamo fornire una serie di elementi valutativi:
Se si tratta di interventi di manutenzione e/o urgenza a nostro avviso la risposta è affermativa in quanto sono interventi tesi a garantire la sicurezza di un impianto. Anche quando parliamo di installazione di impianti il nostro parere è positivo in quanto installare un impianto elettrico o termico significa garantire al cittadino la fruizione di un servizio essenziale. In pratica, tutti gli interventi rivolti al comfort casalingo (luce e riscaldamento) riteniamo siano da considerarsi assolutamente consentiti, anche se non rivestono carattere di urgenza.
Più dubbi vi sono in merito alla installazione, ad esempio, di un impianto di antenna, un cancello motorizzato, etc. in quanto, a nostro avviso, non rivestono carattere di urgenzai urgenza
Come da richiesta fatta dalla CNA al Governo, nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all’ art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) nel comma 2 si prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
L’interpretazione ufficiale dell’Ufficio Legislativo della CNA Nazionale, ritiene che, in quanto certificazioni o atti abilitativi, rientrino in questa fattispecie sia le certificazioni f-gas che le scadenze relative alla qualificazione FER.
Come da richiesta fatta dalla CNA al Governo, nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 all’ art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) nel comma 2 si prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
L’interpretazione ufficiale dell’Ufficio Legislativo della CNA Nazionale, ritiene che, in quanto certificazioni o atti abilitativi, rientrino in questa fattispecie sia le certificazioni f-gas che le scadenze relative alla qualificazione FER.