incidente stradale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord. 20/04/2023, n. 10686) è destinata a modificare il settore delle autoriparazioni in ambito di responsabilità civile auto.

La regola generale prevista dal Codice Civile dispone che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica (la compagnia di assicurazioni rimborsa le spese di riparazione) qualora sia in tutto o in parte possibile. Il giudice può, però, disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente (la compagnia è tenuta a pagare soltanto l’effettivo valore del mezzo) se la “reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa”.

Il punto cruciale e di difficile determinazione è quando sia “eccessivamente oneroso” per la compagnia di assicurazioni, rimborsare le spese di riparazione piuttosto che pagare il valore del mezzo. Non è sempre facile stabilire il valore di mercato esatto di questa particolare tipologia di beni.

A parità, ad esempio, di caratteristiche e chilometraggio, due autovetture potrebbero avere, sulla carta, lo stesso valore di mercato. Ma se una delle due è oggetto di controlli costanti, mentre l’altra ha magari dei problemi meccanici, il valore effettivo potrebbe essere molto diverso.

Con l’ordinanza la Cassazione ha precisato che il criterio per stabilire il limite entro il quale il costo di riparazione non può considerarsi antieconomico deve identificarsi nell’eventuale aumento di valore del mezzo dopo la riparazione.

La Cassazione afferma, infatti, che la reintegrazione del danno in forma specifica, ossia in relazione al costo delle riparazioni effettuate, costituisce la modalità ordinaria di liquidazione del danno, che può essere derogata dal giudice, con valutazione rimessa alla sua prudente valutazione, in favore del risarcimento per equivalente, ossia in relazione al valore commerciale anti sinistro del mezzo, solo quando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, determinando un indebito arricchimento per il danneggiato, che ha sì diritto ad essere risarcito, ma non ad avere nel proprio patrimonio un bene che vale più di prima.

Per esempio: per un veicolo dal valore commerciale di 3000 euro è ammissibile un costo di riparazione di 5000 euro, purché al termine degli interventi il valore dell’auto rimanga invariato.

In estrema sintesi, la compagnia assicurativa può proporre al danneggiato il valore commerciale del veicolo, anziché i costi delle riparazioni, solo quando la riparazione comporterebbe aumento di valore commerciale del veicolo rispetto a quello che aveva prima del sinistro. La Cassazione va, quindi, a rafforzare la libertà di scegliere se procedere alla rottamazione del mezzo oppure alla riparazione, nonostante questa abbia un costo superiore al valore commerciale del mezzo.

“CNA Autoriparazione Emilia Romagna è soddisfatta per questo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione – afferma Corti – Portavoce Carrozzerie CNA Emilia Romagna.  Se il proprietario di un veicolo non è responsabile di un sinistro, la compagnia di assicurazione poteva contestare i costi di riparazione in quanto antieconomici. Con questa sentenza l’assicurazione non può contestare la riparazione quando non comporta un arricchimento del proprietario del veicolo. In questo modo viene ribadita la libertà di scelta del danneggiato andando incontro alle esigenze dei nostri clienti. In molti casi ci è stato richiesto da cittadini che hanno subito un sinistro, di poter riparare la loro auto piuttosto che reperirne una simile sul mercato. Il valore di mercato dell’auto in questo particolare momento storico dovuto ad una scarsità di consegna del nuovo ha subito un forte aumento dei prezzi (o valore dell’auto usata) cosa che le assicurazioni devono considerare nella gestione della “riparazione antieconomica” e auspichiamo una revisione da parte delle compagnie assicurative dei mercuriali che troppo spesso riferiscono “valori commerciali” mai al passo con la situazione del mercato corrente. Per permettere ai cittadini di fare una scelta consapevole è opportuno farsi consigliare dal carrozziere e dall’autoriparatore di fiducia”.

QUI è possibile scaricare il testo della sentenza.