Il tardivo invio della documentazione all’Enea non fa perdere i benefici del superbonus 110. Il chiarimento ci è arrivato direttamente dall’ Agenzia delle entrate, per la quale, anche per il superbonus ci si può avvalere della cosiddetta “remissione in bonis”.
Chi negli ultimi anni ha avuto a che fare con una ristrutturazione, con il cambio degli infissi o della caldaia, probabilmente sa già che se si intende beneficiare della detrazione fiscale legata ai lavori edili di riqualificazione energetica è essenziale che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, sia inviata all’ENEA la documentazione di sintesi dell’intervento.
Questo stesso adempimento è richiesto anche per il superbonus 110%. Perciò, che fare se il contribuente ha inviato all’ENEA comunicazione tardiva o errata? Per non perdere il beneficio, potrà avvalersi della cosiddetta “remissione in bonis”.
Vediamo in cosa consiste.
Qualora la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, il contribuente dovrà:
- avere i requisiti sostanziali richiesti;
- effettuare la comunicazione quindi eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare la sanzione pari a 250 euro (stabilita dall’art. 11, c. 1, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471) attraverso il modello F24, esclusa la compensazione ivi prevista.